Il costituzionalista

Istituzioni, diritti, garanzie

di Antonio Ruggeri

Non è agevole riassumere in poche righe cosa ha rappresentato per la scienza del diritto costituzionale Lino Costanzo, quali in particolare ne sono state le idee di maggior pregio, dal momento che lo studioso amava spaziare da un campo all’altro, lasciando ovunque un segno marcato della sua personalità, stabilendo continui collegamenti tra questioni apparentemente del tutto separate e ponendo quindi mano ad originali ricostruzioni che disvelavano i fili nascosti che le legavano assieme, componendole così in unità sistematica significante.

Dovendo, ad ogni buon conto, operare necessariamente un taglio drastico, selezionando unicamente alcuni punti che ai miei occhi appaiono essere particolarmente meritevoli di essere rimarcati, mi piace qui richiamare, innanzi tutto, un paio di esperienze che ci hanno visto entrambi compartecipi, tra le molte che hanno cementato un rapporto che per oltre quarant’anni abbiamo coltivato sul terreno scientifico e, più ancora, su quello umano.

Il diritto costituzionale tra Stato, autonomie ed Europa

Il Diritto costituzionale regionale

La prima, riguarda la collana Diritto costituzionale regionale, una delle sue innumerevoli, feconde invenzioni, per la realizzazione della quale ha, con grande generosità, voluto coinvolgermi nella direzione scientifica: un’impresa, questa, per la quale molto si è speso, senza risparmio di tempo e di energia, tenendo frequenti rapporti con i colleghi responsabili della curatela di ciascun volume. Ebbene, quando abbiamo ragionato del format migliore da sottoporre all’attenzione degli altri partecipanti, abbiamo subito convenuto che ogni trattazione avrebbe dovuto, in primo luogo, quanto al metodo, procedere al raffronto del modello positivo concernente l’ordinamento costituzionale della singola Regione (e, per il Trentino-Alto Adige, Provincia) e le più salienti tendenze maturate nell’esperienza e, secondariamente, quanto al merito, fare oggetto di analisi non soltanto l’organizzazione, il funzionamento e l’attività posta in essere dalla Regione (e Provincia) stessa ma anche i rapporti intrattenuti, per un verso, con le minori autonomie territoriali e, per un altro verso, con lo Stato, la Comunità internazionale e l’Unione europea. Abbiamo, inoltre, sollecitato i colleghi a prospettare, alla bisogna, proposte concrete volte al superamento sia dei dati normativi giudicati ormai obsoleti o, come che sia, inadeguati e sia pure delle prassi parimenti improduttive o, addirittura, dannose soprattutto per la comunità regionale.

Proprio perché il taglio della collana era (ed è) nel senso di evidenziare i tratti propriamente costituzionali dell’ordinamento di ciascuna Regione, l’obiettivo finale si coglie ed apprezza sotto la giusta luce nella verifica della ricaduta che sia le norme che l’esperienza hanno nei riguardi della sfera soggettiva, in ispecie per i diritti fondamentali.

Il tema dei diritti e dei suoi rapporti con il sistema delle autonomie aveva, peraltro, già da tempo attratto l’attenzione di Lino (già a partire da uno dei suoi primi studi, riguardante i rapporti tra la potestà legislativa delle Regioni e il diritto privato nella giurisprudenza costituzionale, apparso negli Annali Genova del 1973; forse, anzi, era proprio il primo, portando la stessa data di un altro studio relativo alla responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici). Un tema che lo accompagnerà lungo tutto il corso del suo fecondo impegno nella ricerca, facendo da sfondo - possiamo ben dirlo - ad ogni impegno, sia scientifico che organizzativo, da lui assunto.

Il Diritto costituzionale dell’Unione europea

Passando ora a dire rapidamente della seconda esperienza, non è, infatti, senza significato che della trattazione dei diritti si sia fatto carico Lino al momento della spartizione dei compiti con me e L. Mezzetti in vista della stesura dei Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, la cui ultima edizione, sopravvenuta dopo la sua prematura scomparsa, è stata curata – ancora una volta, non a caso –, per i capitoli dapprima da lui scritti, dalla sua prima allieva, Lara Trucco, al fine di assicurarne la più fedele ed apprezzabile continuità.

Ora, si sa che i diritti fondamentali sono il cuore pulsante della Costituzione, ciò che maggiormente ne dà la qualificazione, secondo la mirabile formula scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Nelle iniziative scientifiche appena richiamate ed alla cui realizzazione abbiamo entrambi concorso, lo studio di maggiore complessità ed impegno teorico-ricostruttivo non poteva, dunque, che essere svolto da lui: ne eravamo entrambi consapevoli e, perciò, non v’è stata alcuna discussione sul punto.

Anche nella seconda trattazione, sopra indicata, Lino ha con mano ferma messo in chiaro che l’ottimale tutela dei diritti, alle pur difficili e per molti versi proibitive condizioni del tempo presente, non può che aversi attraverso il fecondo concorso, in spirito di genuina cooperazione, di tutti gli enti, in ambito sia nazionale che internazionale ed eurounitario. Al rilievo delle relazioni interordinamentali e del ruolo che gli enti operanti extra moenia possono al riguardo esercitare ha dedicato una copiosa messe di studi di particolare interesse, specie per ciò che attiene al c.d. “dialogo” tra le Corti, nella consapevolezza che la nozione di Costituzione e di diritto costituzionale non può ormai più essere colta a pieno, così com’è stato secondo tradizione, nell’hortus conclusus dell’ambito nazionale ma richiede appunto di essere altresì apprezzata nelle sue espressioni al piano delle relazioni suddette.

Impegno scientifico e accademico

Per l’aspetto ora considerato, ha portato a frutto, oltre ad alcune riflessioni già maturate sul piano dell’analisi scientifica, l’iniziativa svolta quale responsabile del Dottorato di ricerca in Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali; e, una volta di più, le analisi svolte, con esemplare chiarezza espositiva ed acutezza di rilievi, non hanno trascurato di segnalare carenze e storture della prassi, sì da poter tentare di porvi rimedio, ove ve ne sia la volontà e se ne abbiano le condizioni favorevoli di contesto, da parte degli attori politico-istituzionali e degli operatori di giustizia.

Ed è sempre da questa prospettiva che si coglie nel modo più genuino ed immediato l’attenzione prestata alle tecniche di redazione degli atti normativi, fatte oggetto non soltanto di studi di particolare interesse ma anche di iniziative didattiche e scientifiche presso la sede genovese in cui ha impartito il suo magistero, al tempo davvero pionieristiche per concezione e realizzazione (penso, ad es., al Dottorato in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi). Un adeguato utilizzo delle tecniche in parola è, infatti, condizione essenziale, seppur insufficiente, di certezza del diritto e questa, a sua volta, ridonda quindi – piace a me dire – in certezza dei diritti costituzionali, vale a dire nella effettività della loro tutela.

In questa luce che si apprezza fino in fondo la ragione che lo ha sollecitato ad interessarsi di questioni inerenti lo sviluppo scientifico e tecnologico (Lino, infatti, è stato uno dei pionieri di Diritto dell’Internet e della comunicazione elettronica), la giustizia costituzionale (ricordiamo il famoso codice, giunto alla sua XIII edizione), curato gli Atti del convegno del Gruppo di Pisa svoltosi ad Imperia su “L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale”, e, con R. Balduzzi, l’altro su “Le zone d’ombra della giustizia costituzionale”, oltre ai giudizi sulle leggi. Lino ha inoltre scritto numerosi contributi su questioni di cruciale rilievo, quale quella relativa al giudicato costituzionale e sul rispetto della discrezionalità del legislatore da parte delle decisioni della Corte. Il tema dell’informazione ha rappresentato un altro, vasto campo, investigato da Lino. Un campo riguardo al quale mi limito solo a rammentare, oltre alla corposa voce Informazione nel diritto costituzionale scritta per il Digesto/Discipline pubblicistiche, la carica rivestita dal 2003 al 2005 di Presidente del Consiglio scientifico dell’ITTIG, Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica, con sede a Firenze.

Non possiamo infine trascurare l’attenzione di Lino per i profili storici degli istituti studiati, testimoniata a tacer d’altro dall’indagine svolta nel primo tomo del suo opus magnum, dedicato allo scioglimento delle Camere: un’autentica pietra miliare per la conoscenza di alcune delle più salienti dinamiche della forma di governo che – come si viene dicendo – fanno poi tutt’uno con quelle che connotano la forma di Stato, con riflessi immediati ancora una volta per la tutela dei diritti fondamentali.

Mescolava sovente assieme questi interessi di ricerca, componendoli variamente, sì da darvi forme ogni volta diverse, come in un ideale caleidoscopio. Non disdegnava, peraltro, di fare rapide ma feconde incursioni nel campo della comparazione giuridica e dello studio di ordinamenti di altri Paesi, tra i quali una speciale attrazione avvertiva nei riguardi della Francia, della cui lingua e dei cui costumi era un profondo conoscitore.

Aveva, infatti, un senso innato e spiccato del dovere ed era fermamente convinto che un docente universitario non fosse tenuto a limitarsi a fare didattica e ricerca ma fosse appunto chiamato dal munus esercitato a dar voce al dovere stesso a tutto campo, anche dunque assumendo iniziative di carattere editoriale e di altro genere comunque idonee a tradursi in un servizio per la corporazione alla quale apparteneva e per l’intera comunità.

La nascita del Gruppo di Pisa e l’impronta duratura nel panorama costituzionalistico

Con questo spirito, per fare ora solo un esempio tra i molti che potrebbero al riguardo addursi, ha immediatamente e con entusiasmo aderito alla chiamata di Roberto Romboli di dar vita, dapprima, a riunioni informali e, di poi, ad un’associazione di studiosi e, più ancora, amici accomunati dalla sensibilità per le questioni specificamente inerenti la giustizia costituzionale, il c.d. Gruppo di Pisa, così chiamato in omaggio della sede in cui per la prima volta ci siamo riuniti. Un Gruppo che ha quindi esteso i propri interessi di studio all’intero campo del diritto costituzionale e che, proprio grazie alla Presidenza di Lino (dal luglio 2010 al giugno 2013) ed alle sue conoscenze in ambito tecnologico, si è dotato di strumenti informatici dei quali ancora oggi si giova, di una Rivista che ha rapidamente riscosso largo credito in seno alla comunità degli studiosi, non solo di diritto costituzionale, e che, a sua volta, si è fatto (e si fa senza sosta) promotore di numerose iniziative, a beneficio soprattutto dei giovani, così come peraltro aveva inteso fare l’originario consesso riunitosi a partire dal 1990.

Ha seminato a piene mani in ogni campo, ovunque lasciando una traccia indelebile delle sue non comuni e versatili qualità scientifiche, organizzative e, soprattutto, umane; e ce ne rendiamo pienamente conto proprio oggi che non è più fra noi. Più di ogni altra cosa, ci mancano le sue folgoranti intuizioni e disincantate, crude analisi che obbligavano a riguardare anche questioni antiche sotto una luce nuova.

A me manca soprattutto l’amico che sapevo di poter chiamare in ogni momento, con la certezza che in ogni circostanza avrebbe dato, con generosità e affetto, tutto sé stesso.